Art. 2.
(Introduzione dell'articolo 65-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di tutela delle atlete in maternità).

      1. Nel capo X del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, dopo l'articolo 65 è aggiunto il seguente:

      «Art. 65-bis. - (Indennità di maternità per le atlete che praticano attività sportiva agonistica dilettantistica). - 1. Le atlete in maternità che esercitano in modo esclusivo attività sportiva agonistica dilettantistica a livello nazionale o internazionale da almeno un anno, hanno diritto all'indennità

 

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giornaliera per gli otto mesi antecedenti la data del parto e per i quattro mesi successivi alla stessa.
      2. L'indennità di maternità è corrisposta con le modalità previste per le lavoratrici autonome dal capo XI del presente testo unico».